Il lavoro autonomo

Il mercato del credito offre ai lavoratori autonomi una gamma di prodotti di finanziamento diversa rispetto a quella dei dipendenti ma altrettanto vantaggiosa. A titolo di esempio il ricorso ad un finanziamento tramite cessione del quinto stipendio non può essere ottenuto.

E' evidente che il lavoratore autonomo non ha un effettivo stipendio o salario, e quindi non è possibile offrire un prodotto come la cessione del quinto. Gli autonomi hanno, comunque, a disposizione tutto il mondo dei prestiti personali e delle carte di credito.

Lavoro autonomo

Il rapporto di lavoro si qualifica come autonomo > (art. 2222 c.c.).

A differenza del lavoratore subordinato, il lavoratore autonomo deve realizzare un’opera o prestare un servizio organizzandosi in modo proprio e assumendosi personalmente il rischio dell'attività. Nel lavoro autonomo non vi è quindi alcuna soggezione nei confronti del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.

Il lavoratore autonomo è tenuto a produrre un risultato finale. Egli sceglie liberamente mezzi, metodi e forme di esecuzione del lavoro. Al lavoratore autonomo non possono essere dati ordini precisi e vincolanti circa le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. Allo stesso modo, non può essere obbligato all'osservanza di orari di lavoro e di continuità nella prestazione. Generalmente egli dispone di mezzi propri e di una propria struttura organizzativa per il lavoro che deve eseguire.

La giurisprudenza ha inoltre escluso il vincolo della subordinazione e ha riconosciuto la fondatezza di un rapporto di lavoro autonomo anche nei casi seguenti:

  • nel conferimento dell'incarico di procuratore speciale e direttore generate di una società, con compiti di gestione della stessa, concretamente svolti e in assenza di specifici controlli e direttive del Consiglio di Amministrazione (Cass. 14 luglio 1993, n. 7796);
  • nell'attività svolta dal moto fattorino (c.d. pony express) al quale sia stata per contratto attribuita la facoltà di rifiutare insindacabilmente le chiamate via radio (Cass. 25 gennaio 1993, n. 811);
  • nell'attività di consulenza consistente nella computerizzazione dell' amministrazione e della contabilità aziendale (Trib. Milano, 8 marzo 1993 in luglio 1993/giugno 1994, n. 33, p. 95);
  • nell' attività di controllo ai cantieri, senza vincolo di orario e un compenso unitario per ciascuna delle visite fatte (Trib. Milano, 20 luglio 1993).

L’assenza della subordinazione, l’assenza di vincoli si traduce anche in un’autonomia nel momento in cui il lavoratore autonomo deve richiedere un finanziamento. Non è infatti vincolato al quinto dello stipendio, come i lavoratori dipendenti, ma ha libero accesso alla concessione di un prestito personale e/o di una carta di credito con modalità di gestione che dipendono da lui e non dall’azienda/datore di lavoro a cui fornisce opera o servizio.