Il tempo determinato

I lavoratori assunti a tempo determinato hanno, nel ricorso al credito, un unico vincolo: la durata del prestito. Ove non sussistano altre garanzie reali prestate, la durata corrisponderà al periodo effettivo di assunzione del lavoratore.

Le banche e le finanziarie risultano frequentemente diffidenti ad offrire finanziamenti a quelle persone a cui manca uno stipendio fisso ed è per questo motivo che chi è impiegato con contratti atipici riferisce difficoltà nel vedersi accordato un prestito.

Il contratto di lavoro a tempo determinato è disciplinato dal Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368 emanato in attuazione della direttiva n. 1999/70/CE e dalle relative disposizioni applicative contenute nella circolare del Ministero del Lavoro 1° agosto 2002, n. 42.

La nuova disciplina abroga in maniera totale la legge 18 aprile 1962, n. 230.  Il rapporto di lavoro a tempo determinato non viene più visto come una deroga o un evento eccezionale rispetto al rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Al contrario, al verificarsi di determinati presupposti, acquisisce una autonomia tutta sua.

Il comma 1 dell'art. I del D.Lgs, in commento stabilisce che “è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnicoproduttivo, organizzativo o sostitutivo”.

Due sono gli spunti che la norma offre:

  1. Non sono più previsti i casi in maniera specifica, ma sono indicate delle situazioni di ordine generale. La «liberalizzazione» in questo campo potrebbe costituire un pericolo in quanto moltissime potrebbero essere le situazioni giustificabili come presupposto del contratto a termine. La legge e le varie pronunce della giurisprudenza determineranno la casistica. Faranno quindi da fonte e stabiliranno se e quando una situazione ben specificata e delineata possa assurgere a ragione di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
  2. In linea con la precedente disciplina rimane il carattere oggettivo delle situazioni prese in considerazione. D’altra parte è anche vero che la nuova versione è potenzialmente onnicomprensiva.

Le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo devono essere in ogni caso verificabili al momento della stipulazione del contratto di lavoro. In questo modo si potrebbero evitare eventuali comportamenti fraudolenti ed abusivi. Se le ragioni non sono valide allora il contratto di lavoro si intenderà a tempo indeterminato sin dal momento della sua instaurazione (art. 2.2a, circ. Min. Lav. 42/2002).

Più in particolare, la circolare 42/2002 si sofferma sulle ragioni di carattere sostitutivo (punto 2.2b). Il personale da sostituire può essere assente sia per ragioni non prevedibili che per ragioni programmate. Ciò è indipendente dal fatto che il personale abbia un diritto legale o convenzionale alla conservazione del posto.

Le aziende con meno di venti dipendenti che assumono con contratto a termine in sostituzione di lavoratori in congedo ai sensi dello stesso art. 4 del D.Lgs. 151/2001 sono riconosciute delle agevolazioni fiscali. Nel caso in cui la sostituzione sia avvenuta con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto. Viene inoltre concesso uno sgravio del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per i dipendenti che hanno dei figli a carico. Tale sgravio è valido fino al compimento di un anno di età del figlio o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.

Le medesime agevolazioni sono concesse alle aziende nelle quali operano lavoratrici autonome, in caso di assunzioni di lavoratori con contratto a termine in caso di sostituzione per il verificarsi delle cause predette (art. 4, c. 5, D.Lgs. 151/2001).

Può essere instaurato un rapporto di lavoro con contratto a termine anche con:

  • lavoratori: in mobilità (legge 223/1991);
  • lavoratori disabili (legge 68/1999);
  • lavoratori con prestazioni a part-time (art. 46, c. 1, D.Lgs. 276/2003);
  • lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro (art. 20, c. 4, D.Lgs.276/2003).